Art. 8.
(Istituzione del fondo per la tutela degli equini).

      1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute il fondo per la tutela degli equini, la cui dotazione annua è pari a 4 milioni di euro.
      2. Il Ministro della salute, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 4, con proprio decreto, stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno la ripartizione delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 e le modalità del loro utilizzo.

 

Pag. 11